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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 277 del 2019 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso dello Stato contro la legge della Regione Basilicata sul randagismo, dichiarando illegittime le norme che riservavano alle sole associazioni di volontariato «riconosciute» le attività consentite alle associazioni animaliste, e rigettando altre censure.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Basilicata n. 46 del 2018 dettava disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia. Lo Stato ne ha impugnato diverse disposizioni, in particolare quelle che limitavano lo svolgimento di alcune attività alle sole associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità di vari articoli della legge regionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) e h), e terzo comma, della Costituzione, deducendo l’invasione della competenza esclusiva statale e la violazione del principio di eguaglianza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 4, e di una serie di articoli (6, comma 1, lettera d, 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3) nella parte in cui limitavano alle sole associazioni di volontariato «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste. Ha invece dichiarato non fondate altre questioni ed estinto il processo su un punto.

Il principio

La Regione non può riservare lo svolgimento delle attività di tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato «riconosciute», introducendo un’ingiustificata restrizione; le forme di collaborazione che coinvolgono organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalla legge regionale.

Domande e risposte

Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

Le norme regionali che riservavano alle sole associazioni di volontariato riconosciute le attività di tutela degli animali, oltre all’art. 10, comma 4.

Tutta la legge regionale è stata annullata?

No: si tratta di una pronuncia di accoglimento parziale; diverse altre questioni sono state dichiarate non fondate.

Quale competenza viene in rilievo?

La materia tocca la tutela della salute (assistenza e polizia veterinaria) e la competenza esclusiva statale, con il limite del principio di eguaglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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