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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano in materia di insediamenti commerciali. Il giudice rimettente aveva formulato questioni alternative su due leggi diverse senza individuare quale fosse applicabile.
Di cosa si tratta
La controversia riguarda la disciplina provinciale degli insediamenti commerciali di grande distribuzione a Bolzano. Il quadro normativo, modificato più volte tra il 2013 e il 2014, era poco lineare, e il giudice amministrativo ha sollevato questioni alternative senza chiarire quale norma dovesse applicare.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), nelle versioni novellate nel 2013 e nel 2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, su ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.
Il principio
È compito del giudice a quo identificare univocamente la norma applicabile alla fattispecie concreta: formulando questioni alternative su due leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza pone questioni dichiaratamente ancipiti, come tali inammissibili. Inammissibile anche la censura priva di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, fondata su affermazioni apodittiche.
Domande e risposte
Cosa sono le questioni «ancipiti»?
Sono questioni formulate in via alternativa su più norme diverse, senza che il giudice abbia individuato quale sia effettivamente applicabile al caso: per questo sono inammissibili.
Perché spetta al giudice individuare la norma applicabile?
Perché la Corte costituzionale si pronuncia solo su norme rilevanti nel giudizio principale; se non è chiaro quale norma vada applicata, manca il presupposto della rilevanza.
Cos’altro ha reso inammissibile una delle censure?
La carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il nesso tra norma e parametro costituzionale era affermato in termini apodittici, senza adeguata argomentazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — divieto di disparità di trattamento tra imprenditori invocato come parametro
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
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