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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della disciplina sull’imposta unica sulle scommesse, nella parte in cui, per gli anni precedenti al 2011, assoggettava al tributo anche le ricevitorie (centri di trasmissione dati) che operavano per conto di bookmaker privi di concessione. Per gli anni successivi al 2011, invece, la disciplina è stata ritenuta legittima.

Di cosa si tratta

I centri di trasmissione dati (CTD) raccoglievano scommesse per conto di bookmaker stranieri privi di concessione italiana. Il fisco pretendeva da queste ricevitorie il pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La Commissione tributaria di Rieti dubitava che, per il periodo anteriore alla legge di stabilità 2011, fosse legittimo tassare soggetti non espressamente individuati dalla legge come soggetti passivi.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Rieti ha impugnato gli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e l’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui rendevano soggetti passivi dell’imposta anche le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 e non fondate le questioni relative alle annualità successive al 2011.

Il principio

Prima della legge di stabilità 2011 mancava una previsione che individuasse chiaramente le ricevitorie come soggetti passivi dell’imposta unica: estendere a esse il tributo per quel periodo viola il principio di capacità contributiva e di uguaglianza. Dal 2011 la legge ha invece esplicitamente incluso tali soggetti, e per quel periodo la tassazione è legittima.

Domande e risposte

Chi sono i centri di trasmissione dati (CTD)?

Sono le ricevitorie che raccoglievano scommesse sul territorio nazionale per conto di bookmaker, anche stranieri e privi di concessione italiana.

Cosa ha deciso la Corte per gli anni prima del 2011?

Ha dichiarato incostituzionale la tassazione di queste ricevitorie, perché la legge non le individuava come soggetti passivi dell’imposta.

E per gli anni successivi al 2011?

La tassazione è legittima, perché la legge di stabilità 2011 ha espressamente incluso tali soggetti tra i contribuenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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