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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 464 del codice di procedura penale, perché il giudice rimettente aveva censurato una norma non applicabile al caso (aberratio ictus), sbagliando bersaglio.

Di cosa si tratta

Il caso nasce da un’opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di applicazione della pena. Il giudice per le indagini preliminari dubitava che la propria competenza, dipendente dalla scelta del pubblico ministero sul tipo di azione, violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 464 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione, su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

Il principio

L’art. 464 cod. proc. pen., contenuto nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio con citazione diretta, dove la competenza a definire il rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari direttamente dall’art. 557 cod. proc. pen., norma non censurata. A causa di questa aberratio ictus — l’errore sull’individuazione della norma da impugnare — la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è l’aberratio ictus in questo contesto?

È l’errore del giudice rimettente che impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile al caso: la censura, colpendo il bersaglio sbagliato, rende la questione inammissibile.

Perché l’art. 464 non si applicava al caso?

Perché nel giudizio con citazione diretta la competenza sul rito alternativo è attribuita al giudice per le indagini preliminari dall’art. 557 cod. proc. pen., norma speciale non oggetto di censura.

Cosa garantisce l’art. 25 Cost. richiamato?

Il principio del giudice naturale precostituito per legge, cioè che nessuno può essere distolto dal giudice individuato in via generale e astratta dalla legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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