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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che fissa al 15 settembre 2000 il termine di decadenza per le controversie di pubblico impiego relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Il termine è coerente con i parametri convenzionali.
Di cosa si tratta
Con la privatizzazione del pubblico impiego, il legislatore ha ripartito la giurisdizione: al giudice ordinario le controversie sul rapporto successivo al 30 giugno 1998, al giudice amministrativo, in via esclusiva, quelle anteriori, ma solo se proposte entro il termine di decadenza del 15 settembre 2000. La Cassazione e alcuni giudici dubitavano della compatibilità di tale termine con la CEDU.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del primo Protocollo addizionale. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, dal TAR Campania e dal TAR Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione e dal TAR Campania e non fondata quella sollevata dal TAR Lazio.
Il principio
Il termine di decadenza fissato dalla norma persegue una finalità legittima ed è più che ragionevole, risultando coerente con i parametri convenzionali; ciò esclude anche la sua illegittimità costituzionale. L’eventuale «effetto sorpresa» derivante dal mutamento giurisprudenziale potrebbe semmai condurre, ove ne sussistano i presupposti, all’istituto della rimessione in termini per errore scusabile, e non alla declaratoria di incostituzionalità.
Domande e risposte
Qual è il termine di decadenza in discussione?
Il 15 settembre 2000, entro cui dovevano essere proposte le controversie di pubblico impiego relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il termine è compatibile con la CEDU?
Sì. La Corte lo ha ritenuto ispirato a una finalità legittima e ragionevole, coerente con l’art. 6 CEDU; ciò esclude l’illegittimità costituzionale.
Cosa si può fare in caso di mutamento giurisprudenziale a sorpresa?
Si può valutare la rimessione in termini per errore scusabile, prevista dall’art. 37 del codice del processo amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — rispetto degli obblighi internazionali: art. 6 CEDU come parametro interposto
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