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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 120, comma 2, del codice della strada: per chi è condannato per reati di droga dopo aver già ottenuto la patente, il prefetto non «provvede» in modo automatico alla revoca, ma «può provvedere», valutando il caso concreto.
Di cosa si tratta
Il codice della strada prevedeva che, in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) intervenuta dopo il rilascio della patente, il prefetto dovesse obbligatoriamente revocare la patente, senza alcuna possibilità di valutazione. La revoca scattava quindi in automatico.
La questione di legittimità costituzionale
Diversi giudici (tra cui il TAR Friuli-Venezia Giulia e il Tribunale di Genova) hanno impugnato l’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come sostituito dalla legge n. 94 del 2009), nella parte in cui impone al prefetto di revocare automaticamente la patente in caso di condanna successiva per reati di droga, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» — invece che «può provvedere» — alla revoca della patente. Le ulteriori questioni su altri profili sono state dichiarate manifestamente inammissibili.
Il principio
L’automatismo della revoca della patente, svincolato da ogni valutazione del caso concreto, è irragionevole: la revoca deve essere frutto di una valutazione discrezionale del prefetto, che ponderi la situazione individuale, anziché conseguenza automatica della condanna.
Domande e risposte
Cosa è cambiato con questa sentenza?
La revoca della patente per chi è condannato per reati di droga dopo il rilascio non è più automatica: il prefetto deve valutare il caso concreto.
La sentenza riguarda chi non ha ancora la patente?
No. Riguarda l’ipotesi in cui la condanna interviene dopo il rilascio della patente, già conseguita.
Perché l’automatismo era incostituzionale?
Perché impediva ogni valutazione individuale, in contrasto con il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento della censura all’automatismo della revoca.
- Art. 16 della Costituzione — libertà di circolazione, incisa dalla revoca della patente.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, evocata rispetto all’automatismo sanzionatorio.
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