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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato quando l’impugnazione è integralmente respinta. La Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

Chi propone un’impugnazione (ad esempio un appello) deve pagare il contributo unificato. Una norma del 2012 prevede che, se l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte debba versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro dubitava della legittimità di questo «raddoppio».

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha impugnato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del giusto processo e della ragionevole durata).

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della legittimità del raddoppio del contributo unificato, ravvisando vizi nelle ordinanze di rimessione che hanno impedito l’esame nel merito.

Il principio

Quando l’ordinanza di rimessione non delinea correttamente i termini della questione, la Corte non può pronunciarsi nel merito e deve dichiarare l’inammissibilità: la disciplina sull’ulteriore contributo unificato resta pertanto in vigore.

Domande e risposte

Cos’è il contributo unificato?

È la somma che la parte versa per accedere alla giustizia civile, amministrativa e tributaria, in sostituzione di precedenti tributi giudiziari.

Cosa significa l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater?

Che, se l’impugnazione è integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte deve versare di nuovo un importo pari al contributo già dovuto.

La Corte ha annullato questa regola?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito, quindi la regola resta valida.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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