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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 e sul correlato meccanismo fiscale. La scelta del legislatore di spostare il prelievo dall’imposizione immobiliare delle persone fisiche a quella reddituale di alcune persone giuridiche non viola né il principio di capacità contributiva né quello di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 133 del 2013 aveva abolito la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione (esclusi gli immobili «di lusso»), recuperando le risorse con una diversa imposizione a carico di determinate persone giuridiche. Alcune commissioni tributarie hanno dubitato della legittimità di questo meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Piemonte e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento hanno sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando irragionevolezza, violazione della capacità contributiva e difetto dei presupposti del decreto-legge.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha rilevato che l’intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalità dall’imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, con un effetto, sia pure parziale, redistributivo e solidaristico, non irragionevole.

Il principio

Lo spostamento del carico fiscale tra diverse categorie di contribuenti, deciso dal legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, non viola gli artt. 3 e 53 Cost. se non è manifestamente irragionevole; l’eventuale beneficio anche per contribuenti abbienti non esclude la connotazione redistributiva e solidaristica dell’intervento.

Domande e risposte

L’abolizione della seconda rata IMU 2013 era legittima?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il meccanismo, compreso il recupero delle risorse a carico di alcune persone giuridiche, non viola la Costituzione.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 53 (capacità contributiva) e 77, secondo comma (presupposti del decreto-legge).

Perché la Corte parla di effetto «solidaristico»?

Perché lo spostamento del prelievo ha comunque avvantaggiato anche le famiglie meno abbienti colpite dalla congiuntura economica, con un innegabile, sia pur parziale, effetto redistributivo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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