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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale). La cornice di pena fino a tre anni di reclusione non viola né il principio di uguaglianza né la finalità rieducativa della pena: la scelta sanzionatoria rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

Di cosa si tratta

L’oltraggio a pubblico ufficiale è il reato di chi, in luogo pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre questi compie un atto del proprio ufficio. La fattispecie, abrogata nel 1999, è stata reintrodotta nel 2009 e punita con la reclusione fino a tre anni. Un giudice di Torino ha dubitato che questa pena detentiva fosse troppo severa rispetto a reati analoghi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il rimettente lamentava una sproporzione rispetto all’art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), punito con sola pena pecuniaria, e riteneva la pena detentiva contraria alla finalità rieducativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha escluso che le due fattispecie tutelino beni giuridici sovrapponibili e ha ribadito che la determinazione delle pene appartiene alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, qui non riscontrata. Ha inoltre giudicato inconferenti i richiami alla giurisprudenza della Corte EDU (caso Belpietro contro Italia), che riguardava la libertà di espressione giornalistica.

Il principio

La scelta della specie e della quantità di pena spetta al legislatore e sfugge al sindacato di costituzionalità salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione; la previsione di una pena detentiva per l’oltraggio a pubblico ufficiale non è di per sé contraria né all’art. 3 né alla funzione rieducativa di cui all’art. 27 Cost.

Domande e risposte

L’oltraggio a pubblico ufficiale è ancora un reato?

Sì. Con questa sentenza la Corte ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 341-bis cod. pen., che punisce la condotta con la reclusione fino a tre anni.

Perché la Corte non ha ritenuto sproporzionata la pena?

Perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore e può essere censurata solo se manifestamente irragionevole, condizione non ravvisata nel caso di specie.

Il confronto con l’art. 342 cod. pen. era pertinente?

No. Secondo la Corte le due norme non tutelano interessi sostanzialmente identici, quindi il diverso trattamento sanzionatorio non viola il principio di uguaglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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