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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 208 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dal Consiglio di Stato su una norma della Regione Emilia-Romagna in materia di vigilanza edilizia e condono, dichiarandola non fondata rispetto al principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

La controversia di origine, davanti al Consiglio di Stato, opponeva una cittadina al Comune di Cesena in materia edilizia. Veniva in rilievo l’art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, sulla vigilanza e il controllo dell’attività edilizia e sull’applicazione della normativa statale in materia di condono (art. 32 del d.l. n. 269 del 2003).

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettando un trattamento differenziato ritenuto irragionevole nell’ambito della disciplina regionale sulla vigilanza e sulla sanatoria edilizia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, lettera a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dal Consiglio di Stato. La disposizione regionale è quindi rimasta valida.

Il principio

La differenziazione di disciplina introdotta dalla norma regionale in materia di vigilanza e sanatoria edilizia non viola il principio di uguaglianza quando si fonda su una giustificazione ragionevole, rientrante nella discrezionalità del legislatore regionale nel governo del territorio.

Domande e risposte

La norma edilizia emiliano-romagnola è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata non fondata e la disposizione regionale è rimasta in vigore.

Quale giudice aveva sollevato la questione?

Il Consiglio di Stato, con una sentenza non definitiva, nell’ambito di una causa tra una cittadina e il Comune di Cesena.

Quale parametro era invocato?

Soltanto l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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