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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 206 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto le censure sollevate dal Tribunale di Catania sulla disciplina dei contributi pubblici alle imprese editrici, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

La vicenda riguarda il riordino dei contributi statali all’editoria. Il Tribunale ordinario di Catania, in una causa tra la società Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dubitato della legittimità di un complesso di norme che hanno via via ridefinito e ridotto i contributi alle imprese editrici.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, l’art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, in riferimento agli artt. 2, 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 21, 41, secondo comma, e 97 della Costituzione, oltre al principio di tutela dell’affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), 21 e 97 Cost., e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost. e al principio della tutela dell’affidamento, anche in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. La disciplina sui contributi all’editoria è rimasta in vigore.

Il principio

Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nel modulare e ridurre i contributi pubblici, anche all’editoria, purché le scelte non siano manifestamente irragionevoli né lesive in modo arbitrario dell’affidamento; la libertà di stampa (art. 21 Cost.) non impone il mantenimento di un determinato regime di sostegno economico.

Domande e risposte

I tagli ai contributi all’editoria sono stati dichiarati incostituzionali?

No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito; la disciplina è rimasta valida.

Da dove nasceva la causa?

Da un giudizio civile davanti al Tribunale di Catania tra la società editrice Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La libertà di stampa garantisce un diritto ai contributi?

Secondo la decisione, la tutela costituzionale della stampa non impone il mantenimento di uno specifico regime di sostegno economico, che resta nella discrezionalità del legislatore entro i limiti della ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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