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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 199 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, che prevede la decadenza dai benefici per chi rende dichiarazioni non veritiere nelle autocertificazioni. Il giudice rimettente non aveva costruito correttamente la questione.

Di cosa si tratta

L’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla base della dichiarazione. La norma è molto applicata nei rapporti con la pubblica amministrazione (graduatorie, contributi, concessioni).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con più ordinanze, aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, prospettando un trattamento eccessivamente rigido e automatico della decadenza.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal TAR Puglia — Lecce. L’inammissibilità impedisce l’esame del merito, generalmente per difetti nella formulazione della questione o nella ricostruzione del quadro normativo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo completo e corretto, con un’adeguata ricostruzione della norma e della sua portata applicativa; quando il giudice rimettente non assolve a tale onere, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara l’inammissibilità.

Domande e risposte

L’art. 75 sulla decadenza dai benefici è stato dichiarato incostituzionale?

No. La Corte non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione inammissibile, lasciando la norma in vigore.

Chi aveva sollevato la questione?

Il TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con quattro ordinanze poi riunite.

Cosa comporta l’inammissibilità?

La Corte non decide se la norma sia o meno costituzionale; il giudice del processo principale dovrà applicare la disposizione come vigente o, se ne ricorrono i presupposti, riproporre una questione meglio costruita.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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