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Con la sentenza n. 217 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevedeva la mera «prenotazione a debito» degli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del magistrato, anziché il loro diretto anticipo da parte dell’erario.

Di cosa si tratta

La disposizione censurata, nel Testo unico sulle spese di giustizia, stabiliva che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato fossero «prenotati a debito, a domanda», se non era possibile la ripetizione dalla parte soccombente, anziché essere direttamente anticipati dallo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato le questioni, nell’ambito di procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la prenotazione a debito anziché l’anticipazione diretta da parte dell’erario; ha invece dichiarato manifestamente inammissibile una distinta questione sollevata nello stesso giudizio.

Il principio

Il meccanismo della semplice «prenotazione a debito», che rinvia il pagamento del professionista, è costituzionalmente illegittimo là dove dovrebbe garantirsi l’anticipazione diretta dell’onorario da parte dello Stato, a tutela del diritto del consulente alla giusta retribuzione del lavoro prestato.

Domande e risposte

Che cosa cambia dopo questa sentenza?

Gli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario, nelle ipotesi considerate, devono essere direttamente anticipati dall’erario e non solo «prenotati a debito».

Cosa significa «prenotazione a debito»?

È un meccanismo che registra il credito senza pagamento immediato, rinviandone l’esazione: la Corte lo ha ritenuto insufficiente a garantire la retribuzione del professionista.

Perché una delle questioni è stata dichiarata inammissibile?

Una distinta questione, sollevata con altra ordinanza, è stata dichiarata manifestamente inammissibile per profili processuali, mentre quella centrale è stata accolta.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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