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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni del Governo sulle norme liguri in materia di tassidermia e imbalsamazione: il ricorso sul nullaosta era assertivo e non considerava l’intera disciplina regionale.
Di cosa si tratta
La tassidermia e l’imbalsamazione di animali selvatici sono attività soggette a controlli a tutela della fauna. Una legge della Regione Liguria ha modificato la disciplina prevedendo, tra l’altro, un nullaosta regionale per il trattamento di esemplari di specie protette o non cacciabili. Il Governo ha temuto una depenalizzazione delle condotte di abbattimento illecito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 9 e 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, in materia di ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 (motivazione assertiva e parziale del ricorso) e non fondate le questioni sugli artt. 9 e 10. La disciplina del nullaosta riguardava casi di morte naturale o accidentale o di abbattimento legittimo, diversi dall’abbattimento illecito.
Il principio
Il ricorso in via principale deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva, considerando l’intero contesto normativo regionale; la norma sul nullaosta non determinava alcuna depenalizzazione, riferendosi a fattispecie diverse dall’abbattimento illecito, già presidiate dagli obblighi di denuncia.
Domande e risposte
Il Governo temeva una depenalizzazione?
Sì: riteneva che il nullaosta regionale potesse sottrarre alle sanzioni penali l’abbattimento di specie protette. La Corte ha escluso tale effetto, perché la norma riguarda casi diversi dall’abbattimento illecito.
Perché la questione sull’art. 4 è inammissibile?
Perché il ricorso era assertivo e considerava solo una parte della disciplina, ignorando i commi che limitano il nullaosta a casi di morte naturale o accidentale e di abbattimento legittimo.
Le altre norme liguri sono valide?
Sì: le questioni sugli artt. 9 e 10 sono state dichiarate non fondate, quindi quelle disposizioni restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservati allo Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.