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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni del Governo sulle norme liguri in materia di tassidermia e imbalsamazione: il ricorso sul nullaosta era assertivo e non considerava l’intera disciplina regionale.

Di cosa si tratta

La tassidermia e l’imbalsamazione di animali selvatici sono attività soggette a controlli a tutela della fauna. Una legge della Regione Liguria ha modificato la disciplina prevedendo, tra l’altro, un nullaosta regionale per il trattamento di esemplari di specie protette o non cacciabili. Il Governo ha temuto una depenalizzazione delle condotte di abbattimento illecito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 9 e 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, in materia di ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 (motivazione assertiva e parziale del ricorso) e non fondate le questioni sugli artt. 9 e 10. La disciplina del nullaosta riguardava casi di morte naturale o accidentale o di abbattimento legittimo, diversi dall’abbattimento illecito.

Il principio

Il ricorso in via principale deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva, considerando l’intero contesto normativo regionale; la norma sul nullaosta non determinava alcuna depenalizzazione, riferendosi a fattispecie diverse dall’abbattimento illecito, già presidiate dagli obblighi di denuncia.

Domande e risposte

Il Governo temeva una depenalizzazione?

Sì: riteneva che il nullaosta regionale potesse sottrarre alle sanzioni penali l’abbattimento di specie protette. La Corte ha escluso tale effetto, perché la norma riguarda casi diversi dall’abbattimento illecito.

Perché la questione sull’art. 4 è inammissibile?

Perché il ricorso era assertivo e considerava solo una parte della disciplina, ignorando i commi che limitano il nullaosta a casi di morte naturale o accidentale e di abbattimento legittimo.

Le altre norme liguri sono valide?

Sì: le questioni sugli artt. 9 e 10 sono state dichiarate non fondate, quindi quelle disposizioni restano in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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