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La Corte dichiara estinto il processo costituzionale perché chi aveva proposto il ricorso vi ha rinunciato e la controparte costituita ha accettato la rinuncia. È una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere la questione di legittimità.
Di cosa si tratta
Il giudizio davanti alla Corte costituzionale si era aperto su una questione di legittimità costituzionale. Prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
La questione non è stata esaminata nel merito: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, richiamando i propri precedenti (ordinanze n. 136, n. 85 e n. 47 del 2019).
Il principio
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza della questione, che resta impregiudicata.
Domande e risposte
La Corte ha deciso la questione?
No: il processo si è estinto per rinuncia, senza decisione nel merito.
Che cosa comporta l’estinzione?
Il giudizio costituzionale si chiude; la questione di legittimità non è né accolta né respinta e potrebbe in futuro essere riproposta.
Serviva l’accettazione della controparte?
Sì: in presenza di una parte costituita, la rinuncia produce estinzione quando è accettata dalla controparte.
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