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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul patrocinio a spese dello Stato sollevata dal Giudice di pace di Roma riguardo ai casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.

Di cosa si tratta

Nel processo davanti al giudice di pace per l’opposizione a verbali del codice della strada è talora ammessa l’autodifesa personale, senza avvocato. Il giudice si è interrogato sul modo in cui opera il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) in queste ipotesi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3, primo comma, e all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza e della parità processuale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 111 Cost. e manifestamente infondata quella riferita all’art. 3 Cost.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve prospettare le questioni con adeguata motivazione e nei limiti della propria rilevanza; in difetto, le censure sono manifestamente inammissibili, e quando il dubbio di uguaglianza non regge al vaglio di ragionevolezza la questione è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Cosa lamentava il giudice rimettente?

Riteneva irragionevole e lesivo della parità processuale il modo in cui opera il gratuito patrocinio nei casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata, senza accogliere le censure.

Quali parametri erano invocati?

L’art. 3 Cost. sull’uguaglianza e l’art. 111, secondo comma, Cost. sulla parità delle parti nel processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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