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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale abruzzese «L’Aquila Capoluogo» per difetto di copertura finanziaria: gli interventi previsti non poggiavano su risorse concrete e ragionevolmente certe.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva approvato una legge per finanziare un modello di sviluppo della città dell’Aquila ispirato al Benessere Equo e Sostenibile. Il Governo l’ha impugnata sostenendo che gli interventi non fossero sorretti da reali risorse finanziarie e mancassero della necessaria chiarezza di copertura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2018 in riferimento all’art. 81 della Costituzione, contestando in particolare l’art. 16 sul difetto di copertura della spesa, con illegittimità derivata dell’intera legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La copertura non può fondarsi solo sull’armonia numerica degli stanziamenti, ma deve poggiare sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici, qui mancanti.
Il principio
L’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria imposti dall’art. 81 Cost. non sono garantiti dalla semplice corrispondenza contabile tra entrate e spese: occorre la ragionevolezza e l’attendibilità dei presupposti economico-giuridici che sorreggono l’iscrizione in bilancio.
Domande e risposte
Perché la legge è stata annullata per intero?
Perché il vizio di copertura dell’art. 16, norma cardine del finanziamento, si rifletteva sull’intera legge, privandola di una base finanziaria valida.
Cosa significa copertura finanziaria reale?
Significa che le risorse indicate devono essere effettive e basate su presupposti giuridici ed economici ragionevoli, non su semplici pareggi numerici o entrate ipotetiche.
Quale parametro costituzionale è stato violato?
L’art. 81 della Costituzione, che impone l’equilibrio di bilancio e la copertura delle spese.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio, parametro della decisione
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