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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del Testo unico della finanza nella parte in cui imponeva, per l’abuso di informazioni privilegiate, la confisca obbligatoria del «prodotto» dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto: una misura sproporzionata e contraria al principio di ragionevolezza.

Di cosa si tratta

Chi commette l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) subisce, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca. La norma esaminata imponeva di confiscare non solo il guadagno effettivo (il profitto), ma l’intero «prodotto» dell’operazione e i beni utilizzati, con effetti potenzialmente molto più gravi. La Corte di cassazione ha sollevato la questione nel caso D.B. contro CONSOB.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 187-sexies e 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Con questa sentenza la Corte ha separato e deciso la questione sull’art. 187-sexies (confisca), riservando a separata pronuncia — l’ordinanza n. 117/2019, di rinvio alla Corte di giustizia UE — quella sull’art. 187-quinquiesdecies (diritto al silenzio). Rimettente: la Corte di cassazione, sezione seconda civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/1998 (nel testo originario e, in via consequenziale, in quello modificato dal d.lgs. n. 107/2018) nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto.

Il principio

Le sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato hanno natura sostanzialmente «punitiva» e devono rispettare il principio di proporzionalità. Confiscare l’intero prodotto dell’operazione, e non il solo profitto effettivamente conseguito, determina un’afflittività manifestamente sproporzionata, in contrasto con la ragionevolezza.

Domande e risposte

Cosa cambia dopo questa sentenza sulla confisca per insider trading?

La confisca può colpire solo il profitto effettivamente conseguito con l’illecito, non l’intero prodotto dell’operazione né i beni utilizzati per commetterlo.

Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?

Perché la confisca dell’intero prodotto, anziché del solo profitto, risultava sproporzionata rispetto a una sanzione già di natura punitiva, violando il principio di ragionevolezza.

Che rapporto c’è con l’ordinanza n. 117/2019?

Nascono dallo stesso caso: con questa sentenza la Corte ha deciso la confisca, mentre con l’ordinanza n. 117/2019 ha rinviato alla Corte di giustizia UE la questione sul diritto al silenzio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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