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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge della Regione Trentino-Alto Adige che riduceva e poneva un tetto al cumulo dei vitalizi degli ex consiglieri: il giudice rimettente non aveva chiarito come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Una legge regionale del 2014 aveva introdotto due misure sui vitalizi degli ex consiglieri: una riduzione del 20% e un tetto al cumulo con altri trattamenti (oltre 9.000 euro lordi mensili). Alcuni ex consiglieri e vedove ne contestavano la legittimità. Il Tribunale di Trento ha sollevato la questione con quattro ordinanze.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost., per l’asserita lesione del legittimo affidamento e per profili di riparto di competenza Stato-Regione. Rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento a tutti i parametri evocati.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo adeguato il quadro normativo e applicativo: non avendo il giudice chiarito se e in quale ordine si applicassero la riduzione del 20% (art. 2) e il tetto al cumulo (art. 3), mancava la motivazione sulla rilevanza. In virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza, le allegazioni delle parti non possono colmare tale lacuna.

Domande e risposte

La Corte ha valutato se le riduzioni dei vitalizi fossero legittime?

No: si è fermata in rito, dichiarando le questioni inammissibili per un difetto dell’ordinanza di rimessione.

Qual era il problema dell’ordinanza del giudice?

Non spiegava come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione (taglio del 20% e tetto al cumulo), rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

Le difese delle parti potevano colmare la lacuna?

No: per il principio di autosufficienza, l’ordinanza di rimessione deve bastare a sé stessa e non può essere integrata dalle allegazioni delle parti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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