Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge della Regione Trentino-Alto Adige che riduceva e poneva un tetto al cumulo dei vitalizi degli ex consiglieri: il giudice rimettente non aveva chiarito come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Una legge regionale del 2014 aveva introdotto due misure sui vitalizi degli ex consiglieri: una riduzione del 20% e un tetto al cumulo con altri trattamenti (oltre 9.000 euro lordi mensili). Alcuni ex consiglieri e vedove ne contestavano la legittimità. Il Tribunale di Trento ha sollevato la questione con quattro ordinanze.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost., per l’asserita lesione del legittimo affidamento e per profili di riparto di competenza Stato-Regione. Rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento a tutti i parametri evocati.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo adeguato il quadro normativo e applicativo: non avendo il giudice chiarito se e in quale ordine si applicassero la riduzione del 20% (art. 2) e il tetto al cumulo (art. 3), mancava la motivazione sulla rilevanza. In virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza, le allegazioni delle parti non possono colmare tale lacuna.
Domande e risposte
La Corte ha valutato se le riduzioni dei vitalizi fossero legittime?
No: si è fermata in rito, dichiarando le questioni inammissibili per un difetto dell’ordinanza di rimessione.
Qual era il problema dell’ordinanza del giudice?
Non spiegava come operassero in concreto i due meccanismi di riduzione (taglio del 20% e tetto al cumulo), rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.
Le difese delle parti potevano colmare la lacuna?
No: per il principio di autosufficienza, l’ordinanza di rimessione deve bastare a sé stessa e non può essere integrata dalle allegazioni delle parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e tutela dell’affidamento, invocato sulle riduzioni dei vitalizi
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regione, anch’esso evocato dal rimettente
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