Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul raddoppio del termine di prescrizione del crollo colposo: il legislatore può, nella sua discrezionalità, prevedere per alcuni reati colposi un termine di prescrizione uguale a quello dell’ipotesi dolosa, quando l’allarme sociale e la complessità dell’accertamento siano omologabili.
Di cosa si tratta
La prescrizione è il tempo dopo il quale un reato non è più punibile. Per alcuni reati di disastro (come il crollo) la legge raddoppia questo termine. Il Tribunale di Torino, processando due imputati per crollo colposo, riteneva irragionevole che il crollo colposo si prescrivesse nello stesso tempo (dodici anni) di quello doloso, più grave, e ha sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251/2005), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del crollo colposo (art. 449 in relazione all’art. 434 cod. pen.). Rimettente: il Tribunale ordinario di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 265 del 2017 (e la successiva n. 112 del 2018) che avevano già respinto censure analoghe.
Il principio
Al legislatore non è precluso ritenere che, per determinati delitti colposi, la «resistenza all’oblio» nella coscienza sociale e la complessità dell’accertamento siano omologabili a quelle dell’ipotesi dolosa, giustificando un identico termine di prescrizione. Tale apprezzamento può esprimersi anche introducendo deroghe alla disciplina generale.
Domande e risposte
Il crollo colposo può prescriversi nello stesso tempo di quello doloso?
Sì: la Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio del termine, che equipara la prescrizione del crollo colposo a quella della più grave ipotesi dolosa.
Perché non c’è violazione dell’uguaglianza?
Perché alcuni reati colposi generano un allarme sociale intenso e richiedono accertamenti complessi, paragonabili a quelli dell’ipotesi dolosa: il legislatore può quindi trattarli allo stesso modo quanto alla prescrizione.
La Corte aveva già deciso casi simili?
Sì: aveva respinto questioni analoghe con le sentenze n. 265 del 2017 e n. 112 del 2018, sui reati di incendio, frana e naufragio colposi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro invocato sul raddoppio del termine di prescrizione
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