Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Umbria che vietava, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legge o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

Di cosa si tratta

Il governo del territorio prevede regole su cosa si può realizzare nelle zone agricole. La legge urbanistica umbra vietava in modo generalizzato le recinzioni dei terreni agricoli, salvo casi espressamente previsti o motivi di sicurezza. Il giudizio nasceva dall’ordine, impartito dal Comune di Orvieto, di demolire una recinzione elettrificata realizzata a difesa di un’azienda agricola.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

Il principio

Un divieto generalizzato di recinzione dei terreni agricoli, che colpisca anche le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, è costituzionalmente illegittimo perché comprime in modo irragionevole il diritto di proprietà e l’esercizio dell’attività agricola e zootecnica.

Domande e risposte

Si possono recintare i terreni agricoli in Umbria?

Dopo questa decisione non è più valido il divieto generalizzato nella parte censurata: restano legittime almeno le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, anche zootecniche.

Da cosa nasceva la causa?

Dall’impugnazione di un ordine del Comune di Orvieto che imponeva la demolizione di una recinzione elettrificata a difesa di un’azienda agricola.

Quali interessi sono stati ritenuti prevalenti?

La Corte ha valorizzato la tutela della proprietà e dell’attività agricola e zootecnica, ritenendo irragionevole il divieto assoluto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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