Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’automatismo del TULPS che vieta il porto d’armi a chi è stato condannato per furto, anche se riabilitato: il porto d’armi non è un diritto assoluto e il legislatore può fissare requisiti soggettivi particolarmente rigorosi a tutela della sicurezza pubblica.

Di cosa si tratta

La legge di pubblica sicurezza vieta il rilascio della licenza di porto d’armi a chi sia stato condannato per certi reati, tra cui il furto. Alcuni ricorrenti, condannati anni prima e poi riabilitati, contestavano il fatto che il divieto scatti in modo automatico, senza alcuna valutazione del caso concreto. I TAR di Toscana e Friuli-Venezia Giulia hanno sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui vieta in modo generalizzato il porto d’armi ai condannati per furto senza alcun apprezzamento discrezionale dell’autorità. Rimettenti: il TAR Toscana e il TAR Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile una delle questioni del TAR Friuli (per aberratio ictus, avendo censurato una norma diversa da quella applicabile) e non fondate le altre, in riferimento all’art. 3 Cost.

Il principio

Poiché nell’ordinamento non esiste un diritto a portare armi — che rappresenta un’eccezione al generale divieto — il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel fissare requisiti soggettivi di affidabilità molto rigorosi a tutela della sicurezza pubblica. Non è manifestamente irragionevole vietare la licenza al condannato per furto anche se riabilitato, trattandosi di delitto che aggredisce i diritti altrui e la sicurezza collettiva.

Domande e risposte

Esiste un diritto a portare armi?

No: secondo la Corte il porto d’armi è un’eccezione al generale divieto di andare armati, non un diritto assoluto, e può essere concesso solo a chi offra piena affidabilità.

La riabilitazione fa venire meno il divieto?

Nella versione esaminata no: il divieto restava automatico. La Corte ha però ricordato che una modifica del 2018 ha poi attribuito all’autorità un potere discrezionale in caso di riabilitazione.

Perché il furto rileva ai fini del porto d’armi?

Perché comporta un’aggressione ai diritti altrui e alla sicurezza pubblica, rivelando una grave mancanza di rispetto delle regole di convivenza: il legislatore può quindi considerarlo ostativo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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