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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’azione di risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, che può essere esercitata dalla Corte dei conti solo per i delitti contro la P.A. Rientra nella discrezionalità del legislatore circoscrivere in tal modo i presupposti dell’azione.

Di cosa si tratta

Quando un dipendente pubblico danneggia l’immagine dell’amministrazione, la procura della Corte dei conti può agire per il risarcimento, ma solo nei casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in presenza di sentenza penale definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso di partenza, riferito ai fatti del G8 di Genova 2001, la procura contabile chiedeva 200.000 euro a carico di appartenenti alla Polizia di Stato condannati per falso, ma per reati non rientranti in quel catalogo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione era sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, che lamentava l’irragionevolezza della limitazione dell’azione ai soli delitti contro la P.A.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 355 del 2010. Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa. La scelta di consentire il risarcimento solo per specifiche fattispecie delittuose risponde all’obiettivo di non appesantire l’azione amministrativa.

Il principio

Non è manifestamente irragionevole limitare l’azione per il danno all’immagine della P.A. ai soli delitti contro la pubblica amministrazione; l’esistenza di ulteriori ipotesi risarcitorie speciali si giustifica per la loro specialità e non incrina la coerenza del sistema.

Domande e risposte

Quando la Corte dei conti può chiedere il danno all’immagine?

Nei casi e modi dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in presenza di sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Perché la limitazione non è incostituzionale?

Perché rientra nella discrezionalità del legislatore conformare la responsabilità amministrativa, e la scelta non è manifestamente irragionevole né arbitraria.

Questa decisione riguarda i fatti del G8 di Genova?

Il giudizio di partenza nasceva da fatti commessi durante il vertice G8 del 2001, ma la decisione affronta in via generale i limiti dell’azione per danno all’immagine.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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