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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Governo contro una legge della Regione Calabria che, per gli ambulanti itineranti, sospende i limiti di sosta quando sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. La norma rientra nella competenza regionale sul commercio e non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
Il commercio su aree pubbliche può svolgersi con posteggio fisso (autorizzazione di tipo A) oppure in forma itinerante (tipo B). Per gli ambulanti itineranti la legge calabrese imponeva soste non superiori a un’ora, con obbligo di spostarsi di almeno 500 metri e divieto di tornare nello stesso punto in giornata. Una modifica del 2018 ha aggiunto che questi limiti non si applicano se sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. Il Governo ha impugnato la disposizione ritenendola anticoncorrenziale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava un’indebita equiparazione tra ambulanti itineranti ed esercenti con posteggio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regola le condizioni di spazio e di tempo del commercio in forma itinerante e va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di «commercio» (art. 117, quarto comma, Cost.). Non vi è alcuna equiparazione tra le due forme di esercizio: l’ambulante itinerante, a differenza del titolare di posteggio, non potrà mai contare sulla sicurezza del «dove» e «quando» operare, restando esposto alla condizione che si presenti un altro operatore.
Il principio
La regolamentazione delle modalità concrete del commercio su aree pubbliche, compresi i limiti di sosta degli ambulanti, appartiene alla competenza regionale sul commercio e non attrae automaticamente la tutela della concorrenza statale; il d.lgs. n. 114 del 1998, anteriore alla riforma del 2001, si applica solo alle Regioni che non abbiano legiferato in materia.
Domande e risposte
La legge calabrese sugli ambulanti è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi la norma resta in vigore.
Perché non si tratta di tutela della concorrenza?
Perché la norma disciplina le modalità concrete del commercio itinerante, materia che rientra nella competenza residuale regionale sul commercio, senza introdurre discriminazioni tra operatori in posizione analoga.
Gli ambulanti diventano così equiparati ai titolari di posteggio?
No. Secondo la Corte la garanzia di disponibilità stabile del luogo e del tempo resta esclusiva del titolare di posteggio; l’ambulante resta sempre soggetto all’eventuale arrivo di un altro operatore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro invocato (tutela della concorrenza vs. commercio).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.