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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che, nel decreto penale di condanna, fissa un valore giornaliero minimo di 75 euro per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria. La disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. La norma censurata impone di tener conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare e fissa il valore giornaliero di ragguaglio in misura non inferiore a 75 euro al giorno (e non superiore al triplo).

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e quello del Tribunale di Macerata hanno censurato l’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, lamentando in particolare l’eccessiva rigidità della soglia minima di 75 euro.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

Il principio

La previsione di una soglia minima per il valore giornaliero di ragguaglio nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, accompagnata dall’obbligo di considerare la condizione economica dell’imputato, non viola i principi di uguaglianza, di finalità rieducativa della pena e di giusto processo.

Domande e risposte

La soglia di 75 euro è stata cancellata?

No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, lasciando in vigore la disciplina.

Di che procedimento si parla?

Del decreto penale di condanna, in cui la pena detentiva può essere sostituita da una pena pecuniaria con il meccanismo di ragguaglio previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 27 (funzione rieducativa della pena) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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