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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’assenza di termini perentori per il procedimento disciplinare nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria condannati in via definitiva. Il giudice non ha entrato nel merito della disciplina denunciata.

Di cosa si tratta

Quando un ufficiale o agente di polizia giudiziaria viene condannato in via definitiva in sede penale, può essere avviato un procedimento disciplinare per gli stessi fatti. Il giudice amministrativo ligure rilevava che, a differenza di quanto previsto per altri dipendenti pubblici, per questo procedimento non sono fissati termini perentori entro cui avviarlo e concluderlo a pena di decadenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha censurato l’art. 17 del d.lgs. n. 271 del 1989 (norme di attuazione del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei termini perentori fissati dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990. Ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici e una lesione del buon andamento amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Le censure investono il rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare e la soluzione richiesta non si presentava come costituzionalmente obbligata.

Il principio

La fissazione dei termini perentori del procedimento disciplinare a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria condannati appartiene alle scelte discrezionali del legislatore, non surrogabili dalla Corte con una pronuncia additiva.

Domande e risposte

Esiste un termine fisso per il disciplinare degli ufficiali di polizia giudiziaria?

La questione nasceva proprio dall’assenza, nella norma censurata, di termini perentori a pena di decadenza; la Corte non ha imposto di introdurli.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché ha ritenuto le questioni inammissibili: la soluzione richiesta investiva valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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