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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul permesso di soggiorno per attesa cittadinanza rilasciato ai discendenti di emigrati dai territori dell’Impero austro-ungarico. La Corte non è entrata nel merito: la scelta su quali permessi consentano di lavorare spetta al legislatore.

Di cosa si tratta

La legge n. 379 del 2000 ha riconosciuto un percorso agevolato verso la cittadinanza italiana per i discendenti di persone nate e residenti nei territori già appartenuti all’Impero austro-ungarico, emigrate prima del 16 luglio 1920 (data del Trattato di Saint Germain). Il giudice amministrativo di Trento contestava il fatto che il permesso di soggiorno «per attesa cittadinanza» rilasciato a questi soggetti non consentisse di svolgere attività lavorativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 1 della legge n. 379 del 2000 e l’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui non prevedono che quel permesso consenta di lavorare. Secondo il rimettente si determinerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto agli altri stranieri in attesa di cittadinanza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni. La materia riguarda una disciplina peculiare e la scelta di quali titoli di soggiorno abilitino al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore, sicché un intervento additivo della Corte avrebbe travalicato i propri poteri.

Il principio

Stabilire quali permessi di soggiorno consentano lo svolgimento di attività lavorativa è una scelta che spetta al legislatore: non vi è un’unica soluzione costituzionalmente obbligata che la Corte possa imporre con una pronuncia additiva.

Domande e risposte

Chi sono i destinatari della legge n. 379 del 2000?

I discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920, ai quali la legge riserva un percorso agevolato verso la cittadinanza italiana.

La Corte ha detto che quel permesso non consente di lavorare?

No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile, lasciando la valutazione al legislatore.

Cosa significa «inammissibilità»?

Significa che la Corte non esamina il merito della questione, in questo caso perché la soluzione richiesta implicava una scelta discrezionale riservata al legislatore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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