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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina transitoria della riforma del 2014 in materia di processo verso l’imputato irreperibile, nella parte in cui non prevedeva la sospensione del processo già definito in primo grado.
Di cosa si tratta
La legge n. 67 del 2014 ha riformato il processo verso chi non ha conoscenza del procedimento, introducendo la sospensione per l’irreperibile. La nuova disciplina, però, si applica solo ai processi non ancora decisi in primo grado alla sua entrata in vigore. Una corte d’appello riteneva irragionevole proseguire un processo nei confronti di chi non ha mai saputo nulla, solo perché la sentenza di primo grado era già stata emessa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, norma transitoria della riforma. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. anche nei processi già decisi in primo grado.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente aveva considerato solo parzialmente la complessiva disciplina transitoria e le possibilità di rimedio già previste dall’ordinamento, così da non consentire un corretto scrutinio nel merito.
Il principio
Il giudice che impugna una disciplina transitoria deve considerarne l’intero impianto e gli strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento: una valutazione parziale della normativa rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il processo verso l’irreperibile?
È il procedimento contro un imputato di cui non si conosce la collocazione e che, nella vecchia disciplina della contumacia, poteva non avere alcuna conoscenza del processo.
Perché rilevava la sentenza di primo grado?
Perché la disciplina transitoria applica le nuove regole solo se il primo grado non era ancora deciso alla data di entrata in vigore della riforma.
La Corte ha deciso nel merito?
No: ha dichiarato inammissibili le questioni per la valutazione parziale compiuta dal giudice rimettente.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro evocato: diritto di difesa dell’imputato
- Art. 111 della Costituzione — parametro evocato: principi del giusto processo
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