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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non consentiva la detenzione domiciliare al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, mancava una tutela adeguata per la salute mentale dei detenuti.

Di cosa si tratta

Quando un detenuto sviluppa una grave malattia psichica durante l’esecuzione della pena, l’ordinamento non offriva un rimedio adeguato: non c’era più l’ospedale psichiatrico giudiziario, ormai chiuso, e la detenzione domiciliare in deroga era prevista solo per l’infermità fisica. Restava così scoperta la salute mentale di chi si ammala in carcere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti del comma 1 dell’art. 47-ter.

Il principio

La tutela della salute mentale del condannato che si ammala gravemente in carcere è un diritto fondamentale: dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, deve essere possibile la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti ordinari, a pena di violazione degli artt. 2, 3, 27, 32 Cost. e del divieto di trattamenti inumani.

Domande e risposte

Cosa ha deciso in concreto la Corte?

Ha esteso la possibilità della detenzione domiciliare, in deroga ai limiti ordinari, al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.

Perché era rilevante la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari?

Perché era venuta meno l’unica struttura dedicata a questi detenuti, lasciando scoperta la tutela della loro salute mentale.

Quali diritti fondamentali erano in gioco?

La dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), la finalità rieducativa della pena (art. 27), il diritto alla salute (art. 32) e il divieto di trattamenti inumani della CEDU.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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