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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non consentiva la detenzione domiciliare al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, mancava una tutela adeguata per la salute mentale dei detenuti.
Di cosa si tratta
Quando un detenuto sviluppa una grave malattia psichica durante l’esecuzione della pena, l’ordinamento non offriva un rimedio adeguato: non c’era più l’ospedale psichiatrico giudiziario, ormai chiuso, e la detenzione domiciliare in deroga era prevista solo per l’infermità fisica. Restava così scoperta la salute mentale di chi si ammala in carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti del comma 1 dell’art. 47-ter.
Il principio
La tutela della salute mentale del condannato che si ammala gravemente in carcere è un diritto fondamentale: dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, deve essere possibile la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti ordinari, a pena di violazione degli artt. 2, 3, 27, 32 Cost. e del divieto di trattamenti inumani.
Domande e risposte
Cosa ha deciso in concreto la Corte?
Ha esteso la possibilità della detenzione domiciliare, in deroga ai limiti ordinari, al condannato colpito da grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.
Perché era rilevante la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari?
Perché era venuta meno l’unica struttura dedicata a questi detenuti, lasciando scoperta la tutela della loro salute mentale.
Quali diritti fondamentali erano in gioco?
La dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), la finalità rieducativa della pena (art. 27), il diritto alla salute (art. 32) e il divieto di trattamenti inumani della CEDU.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro evocato: diritti inviolabili e dignità della persona detenuta
- Art. 27 della Costituzione — parametro evocato: senso di umanità e finalità rieducativa della pena
- Art. 32 della Costituzione — parametro evocato: diritto alla salute, anche mentale, del detenuto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.