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La Corte costituzionale ha salvato la norma che, per i sinistri causati da veicoli non identificati, risarcisce i danni alle cose solo se c’è stato anche un danno grave alla persona. La limitazione previene le frodi al Fondo di garanzia ed è espressione del dovere di solidarietà.
Di cosa si tratta
Quando un incidente è causato da un veicolo «pirata» non identificato, il danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada. La legge, però, risarcisce i danni alle cose solo se ricorre anche un danno grave alla persona. Un danneggiato riteneva ingiusta questa limitazione, che lo lasciava senza ristoro per i soli danni materiali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dal d.lgs. n. 198 del 2007. Il Giudice di pace di Avezzano ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità e un sacrificio del diritto di difesa del danneggiato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni e ammissibile l’intervento della CONSAP. La limitazione del risarcimento dei danni alle cose ai soli casi di danno grave alla persona è ragionevole, perché previene possibili frodi al Fondo di garanzia, e non lede il diritto di difesa, che attiene alle modalità processuali e non ai presupposti sostanziali del diritto.
Il principio
Il legislatore può subordinare il risarcimento dei danni alle cose, nei sinistri da veicolo non identificato, alla sussistenza di un danno grave alla persona: tale scelta è espressione del dovere di solidarietà e della necessità di prevenire frodi, e non viola il diritto di difesa, che riguarda le modalità e non i presupposti sostanziali della tutela.
Domande e risposte
Chi risarcisce i danni da veicolo non identificato?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, tramite un’impresa designata.
Perché serve un danno grave alla persona per i danni alle cose?
Per prevenire frodi al Fondo: un danno lieve, secondo la Corte, è più facilmente simulabile, mentre la limitazione è espressione di solidarietà.
La norma viola il diritto di difesa?
No: la Corte ha chiarito che l’art. 24 Cost. riguarda le modalità processuali, non i presupposti sostanziali del diritto al risarcimento.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro evocato: dovere di solidarietà e socializzazione del danno alla persona
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — parametro evocato: diritto di azione e di difesa, ritenuto non leso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.