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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della Regione Siciliana relativa a rapporti di lavoro a termine, sollevata in riferimento al diritto dell’Unione sul lavoro a tempo determinato. Il rimettente aveva motivato in modo assertivo e insufficiente.

Di cosa si tratta

La normativa europea (direttiva 1999/70/CE) tutela i lavoratori a tempo determinato contro gli abusi nella reiterazione dei contratti. Un giudice del lavoro dubitava che una norma siciliana del 2004, relativa a determinati rapporti di lavoro, fosse compatibile con questa tutela, richiamando attraverso l’art. 117 Cost. il vincolo derivante dagli obblighi europei.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 77, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva n. 1999/70/CE sull’accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente aveva svolto una motivazione assertiva, senza approfondire la riconducibilità dei rapporti in esame all’ambito di applicazione della direttiva e senza un adeguato confronto con la giurisprudenza europea e costituzionale richiamata.

Il principio

Quando il parametro è l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione a una direttiva europea, il giudice rimettente deve dimostrare in modo non assertivo la riconducibilità della fattispecie all’ambito della norma sovranazionale: una motivazione superficiale rende inammissibile la questione.

Domande e risposte

Cosa tutela la direttiva 1999/70/CE?

I lavoratori a tempo determinato, in particolare contro l’abuso della successione di contratti a termine.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice aveva motivato in modo assertivo, senza dimostrare che i rapporti in esame rientrassero nell’ambito della direttiva.

Come opera l’art. 117, primo comma, Cost.?

Impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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