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La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, che — a differenza di altri reati tributari — non prevede soglie di punibilità. La diversità di trattamento è ragionevole, data la particolare insidiosità di queste fatture.
Di cosa si tratta
Alcuni reati tributari sono punibili solo sopra certe soglie di imposta evasa. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, invece, è punita a prescindere dall’importo. Un imputato sosteneva che fosse irragionevole non prevedere soglie anche per questo reato, come per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale di Palermo ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma non subordina la punibilità al superamento di soglie quantitative analoghe a quelle previste per altre fattispecie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di non prevedere soglie per la dichiarazione fraudolenta con fatture false non è irragionevole: tali documenti hanno una particolare efficacia probatoria in ambito tributario e una specifica insidiosità che giustifica un trattamento più severo.
Il principio
La diversità di trattamento tra reati tributari, con o senza soglie di punibilità, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost. quando è giustificata, come nel caso delle fatture false, dalla particolare efficacia probatoria e insidiosità del documento impiegato.
Domande e risposte
Cosa sono le fatture per operazioni inesistenti?
Documenti che attestano operazioni mai avvenute o diverse da quelle reali, usati per ridurre fraudolentemente le imposte dovute.
Perché per questo reato non ci sono soglie?
Perché, secondo la Corte, l’uso di fatture false ha una particolare efficacia probatoria e insidiosità che giustifica la punibilità a prescindere dall’importo evaso.
La norma è stata confermata?
Sì: la questione è stata dichiarata non fondata e l’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei reati tributari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.