Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha salvato la norma che disciplina il compenso dell’esperto stimatore nelle esecuzioni immobiliari, calcolato sul valore di stima del bene. Le censure di disparità, retribuzione non proporzionata e lesione della libertà d’impresa sono state ritenute infondate.
Di cosa si tratta
Nelle vendite forzate di immobili il giudice nomina un esperto che stima il bene. La legge fallimentare del 2015 ha introdotto un criterio per liquidarne il compenso. Un professionista riteneva che tale criterio fosse iniquo, perché ancorato al valore di stima e non al lavoro effettivamente svolto, e ha chiesto al giudice di sollevare la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 161, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. legge n. 132 del 2015). Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità del diritto dell’Unione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni e inammissibili gli interventi di alcune associazioni di periti. L’art. 36 Cost. non è correttamente evocato per l’opera degli ausiliari del giudice; non sussiste la denunciata irragionevolezza né la lesione della libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità eurounitario.
Il principio
La garanzia della retribuzione proporzionata di cui all’art. 36 Cost. non si applica all’opera degli ausiliari del giudice, e la fissazione di un criterio legale di liquidazione del loro compenso rientra nella discrezionalità del legislatore, senza ledere uguaglianza, libertà d’impresa o buon andamento.
Domande e risposte
Chi è l’esperto stimatore?
È l’ausiliario nominato dal giudice dell’esecuzione per stimare il valore dell’immobile messo in vendita forzata.
Perché l’art. 36 Cost. non vale per lui?
Perché quella garanzia presuppone un rapporto tra prestazione e retribuzione tipico del lavoro subordinato o professionale continuativo, che non ricorre nell’opera occasionale dell’ausiliario del giudice.
Cosa cambia per i professionisti dopo questa sentenza?
Il criterio legale di calcolo del compenso resta valido: la Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione — parametro evocato: retribuzione proporzionata, ritenuto non pertinente per gli ausiliari del giudice
- Art. 41 della Costituzione — parametro evocato: libertà di iniziativa economica privata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.