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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 18, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 nella parte in cui vieta in modo assoluto, all’interno degli argini dei corsi d’acqua, la costruzione di manufatti per impianti idroelettrici compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella disciplina sulla difesa del suolo e l’uso delle acque, aveva escluso la possibilità di realizzare, all’interno della struttura degli argini, manufatti per impianti di produzione di energia idroelettrica. Si discuteva se questo divieto assoluto fosse ragionevole anche quando gli impianti siano compatibili con la sicurezza idrogeologica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque), nel procedimento tra il Comune di Castions di Strada e la Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 nella parte in cui non consente la costruzione, all’interno della struttura degli argini, di manufatti per impianti idroelettrici compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

Il principio

Un divieto assoluto e indifferenziato di realizzare impianti idroelettrici negli argini è irragionevole laddove gli impianti siano comunque compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici: la norma va dichiarata illegittima nella parte in cui esclude anche tali ipotesi.

Domande e risposte

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Diventa possibile costruire, all’interno della struttura degli argini, manufatti per impianti idroelettrici purché compatibili con la prevenzione dei rischi idrogeologici.

Perché il divieto assoluto era illegittimo?

Perché impediva la realizzazione anche di impianti compatibili con la sicurezza idrogeologica, risultando irragionevole nella sua portata indifferenziata.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nell’ambito di un contenzioso tra il Comune di Castions di Strada e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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