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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, in tema di rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice.
Di cosa si tratta
Si discuteva se, quando cambia il giudice-persona fisica, i testimoni già sentiti debbano sempre deporre nuovamente davanti al nuovo giudice, oppure se ciò sia necessario solo nei limiti compatibili con l’effettività e la ragionevole durata del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento all’art. 111 della Costituzione.
Il principio
Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la Corte non ha quindi esaminato il merito della disciplina sulla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice.
Domande e risposte
La Corte ha deciso nel merito?
No: ha dichiarato inammissibili le questioni.
Quale parametro era invocato?
L’art. 111 della Costituzione, sui principi del giusto processo.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo, parametro delle questioni
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