Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della Regione Toscana sul riordino delle funzioni provinciali e sulla gestione dei rifiuti.
Di cosa si tratta
Nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali seguito alla legge statale n. 56 del 2014, la Regione Toscana aveva ridistribuito alcune competenze, anche in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana aveva sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione, questioni sulle disposizioni della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 e della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, come modificate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali toscane censurate, in materia di riordino delle funzioni provinciali e di gestione dei rifiuti.
Il principio
Le Regioni non possono incidere su ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, come le funzioni fondamentali degli enti locali e la tutela dell’ambiente, neppure nel riordino delle funzioni provinciali.
Domande e risposte
Quali norme sono state dichiarate incostituzionali?
Disposizioni delle leggi della Regione Toscana sul riordino delle funzioni provinciali e sulla gestione dei rifiuti.
Quale parametro è stato applicato?
L’art. 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva dello Stato su funzioni degli enti locali e tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.