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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, anche quando il primo grado si è svolto con rito abbreviato.
Di cosa si tratta
Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione per ragioni che riguardano la prova dichiarativa, la legge obbliga il giudice d’appello a rinnovare l’istruzione dibattimentale. Il dubbio riguardava l’applicazione di questo obbligo anche ai processi celebrati in primo grado con rito abbreviato, definito «allo stato degli atti».
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato), questioni sull’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione.
Il principio
L’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale in appello, in caso di impugnazione del pubblico ministero contro un proscioglimento fondata sulla valutazione della prova dichiarativa, è coerente con i principi del giusto processo anche quando il primo grado si è svolto con rito abbreviato.
Domande e risposte
La norma sulla rinnovazione del dibattimento è stata cancellata?
No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva UE sulle vittime di reato.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Trento.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
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