Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma piemontese che vietava alle imprese di noleggio l’uso di autobus di età superiore a quindici anni e oltre il milione di chilometri. Il limite incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006 vietava alle imprese autorizzate al noleggio di autobus con conducente di utilizzare veicoli con più di quindici anni di età e oltre un milione di chilometri percorsi, prevedendo la cancellazione dei mezzi dagli elenchi e sanzioni. La vicenda nasceva dall’ingiunzione, rivolta a un’impresa, di alienare due autobus.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Piemonte ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, rilevando che la disciplina statale (legge n. 218 del 2003) non prevede limiti all’uso di autobus usati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006.
Il principio
Con la legge n. 218 del 2003 lo Stato ha definito il punto di equilibrio fra libero esercizio dell’attività di trasporto e interessi pubblici interferenti, in attuazione della competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza. La Regione non è legittimata ad alterare quell’assetto introducendo requisiti più restrittivi sull’età dei mezzi.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva vietare gli autobus più vecchi?
Perché il limite all’età dei veicoli incide sulle condizioni di mercato e sulla concorrenza, materia di competenza esclusiva statale già disciplinata dalla legge n. 218 del 2003.
La Corte si era già pronunciata su questa legge?
Sì. Con la sentenza n. 30 del 2016 aveva già dichiarato illegittimo il comma 3 dello stesso art. 12, che vietava l’incremento del parco mezzi con autobus usati.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione: uguaglianza, libertà di iniziativa economica e riparto di competenze, in particolare la tutela della concorrenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale: tutela della concorrenza riservata allo Stato e vincoli europei.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, incisa dalla restrizione regionale.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato per il carattere discriminatorio del limite.
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