Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte salva la legge della Regione Lombardia che impone un codice identificativo di riferimento (CIR) per la pubblicità e la commercializzazione delle strutture ricettive e degli alloggi per vacanze. La disciplina attiene al turismo e ai controlli, non invade l’ordinamento civile statale.
Di cosa si tratta
Per contrastare l’abusivismo e agevolare i controlli, la Lombardia ha imposto che ogni unità ricettiva — comprese case e appartamenti per vacanze — indichi un codice identificativo (CIR) in ogni forma di pubblicità, promozione o commercializzazione, anche tramite intermediari e portali telematici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadesse la materia «ordinamento civile» riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina lombarda sul codice identificativo resta in vigore.
Il principio
L’obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive rientra nella materia del turismo e nella funzione di controllo dell’attività ricettiva, di competenza regionale, e non incide sui rapporti civilistici riservati allo Stato. La misura risponde all’esigenza, ragionevole, di trasparenza e contrasto all’abusivismo.
Domande e risposte
Che cos’è il codice identificativo di riferimento (CIR)?
È un codice che ogni unità ricettiva deve indicare nella pubblicità e nella commercializzazione, per consentire i controlli e contrastare l’abusivismo.
Perché la legge regionale è legittima?
Perché attiene al turismo e ai controlli sull’attività ricettiva, materia regionale, senza invadere l’ordinamento civile riservato allo Stato.
L’obbligo vale anche per i portali online?
Sì: la norma estende l’obbligo di pubblicare il CIR anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, primo parametro della censura statale
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» ritenuta non invasa
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