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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte respinge la questione che voleva estendere ai coniugi il divieto di partecipare alle procedure di chiamata dei professori universitari. La mancata previsione espressa non viola né l’uguaglianza né il buon andamento, perché il conflitto si previene con gli ordinari obblighi di astensione.

Di cosa si tratta

La legge sul reclutamento universitario vieta di partecipare alle procedure di chiamata a chi sia legato da parentela o affinità entro il quarto grado con professori del dipartimento o con vertici dell’ateneo. Il rapporto di coniugio non è menzionato espressamente, e da qui il dubbio sollevato dal giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione sull’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non include il coniugio tra le condizioni che impediscono la partecipazione alle chiamate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un terzo e non fondate le questioni: la norma resta come è.

Il principio

L’assenza di un divieto espresso riferito al coniugio non crea un vuoto di tutela, perché l’imparzialità e il buon andamento sono comunque garantiti dai doveri generali di astensione del componente della commissione in caso di conflitto di interessi. Non spetta alla Corte aggiungere nuove cause di incompatibilità.

Domande e risposte

Il coniuge di un professore può partecipare alla chiamata?

La legge non lo vieta espressamente, ma l’eventuale conflitto di interessi va gestito con gli ordinari obblighi di astensione.

Perché la Corte non ha aggiunto il divieto?

Perché introdurre nuove cause di incompatibilità è una scelta discrezionale del legislatore; gli obblighi di astensione già assicurano imparzialità e buon andamento.

Che cos’è il principio di buon andamento?

È il dovere, sancito dall’art. 97 Cost., che l’amministrazione operi in modo efficiente e imparziale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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