Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte respinge le censure della Provincia autonoma di Trento contro l’abrogazione di una clausola di salvaguardia delle sue competenze finanziarie. La sola abrogazione, da sola, non viola lo statuto speciale né il principio dell’accordo tra Stato e Provincia.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2018 ha abrogato il comma 483 della legge n. 232 del 2016, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze finanziarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La Provincia di Trento ha visto in quella abrogazione un’aggressione alla propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento a numerose norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari, nonché agli artt. 3 e 81 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: l’abrogazione resta valida.
Il principio
L’abrogazione di una clausola di salvaguardia non incide di per sé sull’autonomia finanziaria della Provincia, che resta tutelata dalle altre norme statutarie e dal principio dell’accordo. Il principio pattizio non impedisce al legislatore statale di rimuovere disposizioni, finché non vengano unilateralmente modificati i livelli concordati di contribuzione.
Domande e risposte
Che cos’è una clausola di salvaguardia?
È una disposizione che mette al riparo le competenze o le risorse di un ente — qui la Provincia autonoma — dall’applicazione di altre norme.
Perché la sua abrogazione è legittima?
Perché non altera unilateralmente i rapporti finanziari concordati: l’autonomia della Provincia resta garantita dallo statuto e dal principio dell’accordo.
La Provincia ha perso tutte le tutele?
No: la Corte chiarisce che restano operanti le altre garanzie statutarie e il metodo pattizio nei rapporti finanziari con lo Stato.
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione invocato dalla Provincia ricorrente
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio richiamato tra i parametri della Provincia
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza dedotto a sostegno del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.