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La Corte dichiara incostituzionale la regola che, per le notifiche telematiche eseguite tra le 21 e le 24, faceva slittare il perfezionamento alle ore 7 del giorno dopo anche per chi notifica. Per il mittente la notifica via PEC si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione.
Di cosa si tratta
Quando un atto viene notificato a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21, la legge faceva valere il divieto di notifica notturna previsto per le notifiche «fisiche», posticipando il perfezionamento alle 7 del mattino successivo. Questo penalizzava chi invia l’atto all’ultimo giorno utile, facendogli perdere ore preziose pur avendo già trasmesso la PEC.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Milano ha sollevato la questione sull’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge n. 221 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui posticipa alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento, anche per il notificante, della notifica telematica eseguita dopo le 21.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che, per la notifica eseguita dopo le 21, il perfezionamento per il notificante avvenga alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della ricevuta di accettazione.
Il principio
La ragione del limite delle ore 21 — tutelare il destinatario dal disturbo notturno — vale per chi riceve, non per chi invia. Posticipare il perfezionamento anche per il notificante è irragionevole e comprime il diritto di difesa, perché gli sottrae senza motivo una porzione del termine di cui dispone.
Domande e risposte
Quando si perfeziona ora la notifica via PEC per chi la invia?
Nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, anche se ciò avviene tra le 21 e le 24.
Il limite delle ore 21 vale ancora per il destinatario?
Sì: per il destinatario gli effetti restano differiti, ma per il notificante la notifica si perfeziona subito al momento dell’invio.
Perché era incostituzionale?
Perché applicava a chi invia una regola pensata per proteggere chi riceve, comprimendo in modo irragionevole il diritto di difesa e il termine processuale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dall’equiparazione di situazioni diverse
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, leso dalla perdita ingiustificata di una parte del termine
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo richiamato dal giudice rimettente
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