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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, che vieta ai militari di costituire associazioni a carattere sindacale, sollevata dal Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro.

Di cosa si tratta

Il Codice dell’ordinamento militare vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il Tribunale di Torino, come giudice del lavoro, dubitava della compatibilità di tale divieto con la CEDU e con la Carta sociale europea, richiamando pronunce della Corte di Strasburgo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

Il principio

La questione è manifestamente inammissibile per i vizi del provvedimento di rimessione; il tema della libertà di associazione sindacale dei militari resta impregiudicato nel merito da questa pronuncia.

Domande e risposte

La Corte ha riconosciuto ai militari il diritto di formare sindacati?

No. Con questa ordinanza non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

Su cosa si fondava la censura?

Sull’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo.

Il divieto resta quindi in vigore?

Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ha inciso sul testo della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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