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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice dell’udienza preliminare che invita il pubblico ministero a modificare l’imputazione non perde per ciò la propria imparzialità.
Di cosa si tratta
Nell’udienza preliminare il giudice può rilevare che il fatto è diverso da come descritto nel capo di imputazione e invitare il pubblico ministero a modificarlo. Il GUP di Napoli dubitava che, dopo aver dato tale impulso, lo stesso giudice potesse restare imparziale nel decidere, in contrasto con le garanzie del giusto processo CEDU.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione.
Il principio
L’invito del giudice al pubblico ministero a modificare l’imputazione non integra quella commistione tra funzioni di accusa e di giudizio che la giurisprudenza di Strasburgo considera lesiva dell’imparzialità: il pubblico ministero resta dominus dell’accusa e libero di aderire o no all’invito, sicché la garanzia convenzionale non risulta violata.
Domande e risposte
Il GUP che invita a modificare l’imputazione diventa parziale?
No. Secondo la Corte questa attività non compromette l’imparzialità del giudice.
Qual è il ruolo del pubblico ministero in questi casi?
Resta dominus dell’accusa: l’invito del giudice non lo vincola, essendo libero di modificare o no l’imputazione.
La giurisprudenza CEDU imponeva una soluzione diversa?
No. La Corte ha rilevato che i precedenti di Strasburgo riguardano ipotesi ben più gravi di commistione, non assimilabili al caso esaminato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Primo comma: vincolo agli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU sull’equo processo
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