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La Corte accoglie in parte il ricorso del Governo contro la legge sarda sul servizio idrico integrato: dichiara l’illegittimità della norma che individuava aree di rilievo paesaggistico (tutela dell’ambiente, competenza statale), respingendo invece le altre censure.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva modificato la disciplina dell’ente di governo dell’ambito e del servizio idrico integrato. Il Governo riteneva che varie disposizioni invadessero le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente. La pronuncia distingue i diversi profili, salvando gran parte della legge e annullando solo la parte che individuava in modo autonomo aree di valore paesaggistico.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, nella parte in cui introduceva il comma 1-quater (individuazione autonoma di aree paesaggistiche) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le restanti, in parte nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
La tutela del paesaggio e dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può individuare autonomamente aree di rilievo paesaggistico in modo non coincidente con quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Domande e risposte
La legge regionale sarda è stata interamente annullata?
No. La Corte ha annullato solo la previsione che individuava autonomamente aree paesaggistiche; le altre disposizioni sono state salvate.
Perché quella parte è stata dichiarata illegittima?
Perché invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Può una Regione disciplinare il servizio idrico integrato?
Sì, nei limiti delle proprie competenze, ma sempre nel rispetto dei vincoli statali in tema di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Secondo comma, lettere e) e s): competenze esclusive statali su tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, parametri del giudizio
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