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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sui compensi dei componenti delle commissioni tributarie sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, che ne deduceva la lesione dell’indipendenza del giudice tributario.

Di cosa si tratta

Il trattamento economico dei giudici tributari è determinato e liquidato dalla stessa amministrazione finanziaria i cui atti essi controllano. La Commissione tributaria di Novara, investita di una richiesta di rimborso IVA, riteneva che compensi inadeguati e gestiti dall’amministrazione minassero l’apparenza di indipendenza del giudice, in contrasto con il giusto processo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 545 del 1992 (ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria), in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, in linea con quanto già affermato sulla medesima disciplina con l’ordinanza n. 227 del 2016.

Il principio

La disciplina dei compensi dei giudici tributari non incide sul rapporto controverso né sulla composizione dell’organo giudicante e può essere sottoposta allo scrutinio di costituzionalità in altre e idonee sedi; sollevata nel giudizio sul rimborso, la questione difetta dei presupposti di ammissibilità.

Domande e risposte

La Corte ha riconosciuto che i giudici tributari sono mal pagati e non indipendenti?

No. Non è entrata nel merito: ha ritenuto le questioni manifestamente inammissibili.

Perché le questioni non sono state esaminate nel merito?

Perché le norme sui compensi non incidono sul giudizio di rimborso pendente e la loro eventuale lesione dell’indipendenza può essere fatta valere in altra sede idonea.

La Corte si era già pronunciata su questa disciplina?

Sì. La pronuncia richiama l’ordinanza n. 227 del 2016, che aveva già ritenuto inammissibili analoghe questioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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