Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, sollevate dal GIP di Torino sul calcolo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo nel decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza. Il giudice rimettente non ha sperimentato un’interpretazione conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
Chi guida in stato di ebbrezza può vedersi sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP del Tribunale di Torino, dovendo emettere un decreto penale di condanna, dubitava del meccanismo di calcolo: l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada ragguaglia 250 euro a un giorno di lavoro, mentre il nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (riforma 2017) fissa per il decreto penale un valore tra 75 e 225 euro al giorno. Da qui un possibile risultato sanzionatorio troppo mite e una disparità rispetto a chi ottiene la sostituzione solo in fase di opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, nella parte in cui non coordina i parametri del ragguaglio con quelli del nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, presupposto necessario perché la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il principio
Il giudice che dubita della costituzionalità di una norma deve prima verificare se sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione; in difetto di tale tentativo, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha detto che la norma sul lavoro di pubblica utilità è incostituzionale?
No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per un difetto dell’ordinanza di rimessione.
Perché le questioni sono state respinte in rito?
Perché il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina prima di rivolgersi alla Corte.
Resta valido il ragguaglio di 250 euro al giorno previsto dal Codice della strada?
Sì. La disposizione non è stata toccata dalla pronuncia e continua ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro del principio di eguaglianza invocato dal rimettente per la denunciata disparità di trattamento
- Art. 25 della Costituzione — Parametro sulla legalità della pena (art. 25, secondo comma) richiamato dal giudice a quo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.