Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione finanziaria della Regione Campania, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Di cosa si tratta
La questione riguarda i limiti dell’autonomia tributaria regionale e il rapporto con la competenza statale sul sistema tributario e sul coordinamento della finanza pubblica. Una commissione tributaria dubitava della legittimità di una norma della legge finanziaria regionale campana.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. A sollevare la questione era la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
L’autonomia tributaria delle Regioni si esercita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge statale di coordinamento; la disciplina regionale censurata non eccedeva tali limiti, e dunque la questione è risultata manifestamente infondata.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato la questione?
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, nell’ambito di un contenzioso tributario.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, relativi al sistema tributario e all’autonomia finanziaria regionale.
Qual è stato l’esito?
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata, con conferma della disposizione regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di sistema tributario, parametro della questione
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, parametro della questione
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