Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 1 del 2018, che impone agli organi regionali competenti di costituirsi parte civile nei processi penali per delitti di stampo mafioso commessi nel territorio regionale.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto, nell’ambito delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata, aveva stabilito l’obbligo per i propri organi di costituirsi sempre parte civile nei processi per reati di mafia commessi sul proprio territorio, a tutela degli interessi regionali eventualmente lesi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, della legge regionale veneta n. 1 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ritenendo invasa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Il principio
La norma regionale che impone agli organi della Regione di costituirsi parte civile nei processi di mafia non invade la competenza statale in materia di ordinamento penale: si limita a regolare l’esercizio, da parte dell’ente, di una facoltà già riconosciuta dall’ordinamento statale, attinente all’organizzazione regionale.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la legge della Regione Veneto?
Che gli organi regionali competenti si costituissero sempre parte civile nei processi penali per delitti di stampo mafioso commessi nel territorio regionale.
Perché lo Stato l’aveva impugnata?
Perché riteneva che la Regione invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale, ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione: la norma disciplina solo l’esercizio di una facoltà già prevista dall’ordinamento statale e non incide sull’ordinamento penale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera l), sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale
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