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Con questa ordinanza la Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate da un collegio arbitrale sulle norme che disciplinano l’arbitrato nei contratti pubblici introdotte dalla legge anticorruzione del 2012.

Di cosa si tratta

Un collegio arbitrale dubitava della legittimita’ delle norme della legge anticorruzione 2012 e del codice dei contratti pubblici in materia di arbitrato, ritenendole lesive di vari principi costituzionali sul giusto processo e sulla tutela giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost.) e l’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost.). Il giudizio e’ stato sollevato dal Collegio arbitrale di Brindisi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi.

Il principio

Le norme della legge anticorruzione sull’arbitrato nei contratti pubblici non violano i principi costituzionali sul giusto processo e sulla tutela giurisdizionale: le censure sono manifestamente infondate.

Domande e risposte

Cosa significa manifesta infondatezza?

Che le questioni, pur ammissibili, sono palesemente prive di fondamento e vengono respinte con ordinanza.

Cosa contestava il collegio arbitrale?

Le norme della legge anticorruzione 2012 e del codice dei contratti pubblici sull’arbitrato, ritenute lesive del giusto processo e della tutela giurisdizionale.

Le norme sull’arbitrato restano in vigore?

Si’: la Corte le ha ritenute conformi alla Costituzione, respingendo le questioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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